Ai sensi dell’art. 65 c.p.c. “ (i) La conservazione e l’amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode, quando la legge non dispone altrimenti. (ii) Il compenso al custode è stabilito, con decreto, dal giudice dell’esecuzione nel caso di nomina fatta dall’ufficiale giudiziario, e in ogni altro caso dal giudice che l’ha nominato”.
Il successivo art. 67 disciplina la responsabilità del custode, affermando che “ (i) Ferme le disposizioni del Codice Penale (v. Artt. 328, 335, 366, 388-bis c.p., n.d.r.), il custode che non esegue l’incarico assunto può essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria da € 250,00 a € 500,00. (ii) Egli è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia”.
Nel contesto di una disciplina davvero laconica, la ricostruzione dei profili operativi di responsabilità del custode giudiziario può orientarsi a partire da due elementi: da un lato, il richiamo al canone di diligenza del buon padre di famiglia; dall’altro lato, la previsione del compenso.
Da una parte, quindi, il richiamo al criterio ordinario di valutazione dell’adempimento dell’obbligazione (art. 1176 comma primo c.c.), previsto espressamente per l’adempimento del depositario (art. 1768 c.c.) e del mandatario (art. 1710 c.c.), e, dall’altra, attraverso la previsione del compenso, l’ipotesi di un’attività di custodia che possa essere svolta anche professionalmente da una struttura organizzata e a scopo di lucro.
Non pare revocabile in dubbio che quando la custodia giudiziaria sia l’oggetto di società appositamente costituite per l’esercizio di un’attività professionale, come nel caso degli Istituti Vendite, il regime della responsabilità civile possa essere inquadrato nello schema del “contatto sociale qualificato”, che implica l’assunzione di doveri di protezione ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c..
In queste fattispecie, anche la valutazione dell’adempimento si fa più rigorosa, dovendo riferirsi alla pretesa di una diligenza professionale qualificata dalla natura della prestazione affidata (art. 1176 comma 2 c.c.).
Normalmente, pertanto, il custode professionale risponde civilmente dei danni arrecati con la propria condotta inadempiente al debitore, ai creditori e all’aggiudicatario, secondo il modello del professionista di settore.
Con ordinanza depositata in data 05.04.2021, il Tribunale di Arezzo si è pronunciato negando la responsabilità del custode per gli ingenti danni causati da terzi ad un compendio immobiliare all’indomani dell’aggiudicazione, quando ancora l’immobile era nella detenzione della parte esecutata.
In particolare, il Giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza con la quale il creditore procedente, assumendo l’inadempimento, si era opposto al riconoscimento integrale del compenso del custode in sede privilegiata ex art. 2770 c.c. all’interno del progetto di distribuzione.
In effetti, stando alla giurisprudenza di legittimità, deve escludersi l’esistenza di una responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. del custode giudiziario in relazione ai danneggiamenti apportati al bene dall’esecutato rimasto ad occuparlo (Cass. n. 16231/2005; Cass. n. 2422/2004).
Finché l’esecutato rimane nella detenzione dell’immobile, non è concretamente realizzabile alcuna condotta del custode che possa essere considerata idonea a prevenire il danno ex art. 2051 c.c..
Potrà richiedersi un obbligo di pronta rilevazione degli effetti di tali condotte in occasione dei periodici (e doverosi) accessi di controllo al bene, al fine di sollecitare opportuni provvedimenti volti al contenimento del danno, oppure la doverosa attuazione dell’ordine di liberazione in presenza dei presupposti di legge, ma non sarà esigibile, neppure da parte del custode professionale, una prevenzione materiale di danni verificatisi a causa del comportamento della parte esecutata rimasta nella detenzione dell’immobile.
Perdurando l’occupazione del debitore, vi è un evidente concorso tra i poteri del custode e dello stesso debitore: la parte dei doveri di custodia che attiene alla conservazione materiale del bene continua a fare capo all’occupante, sul quale incombe direttamente il divieto (sanzionato penalmente) di compiere atti che pregiudichino lo stato dell’immobile e/o diminuiscano il ricavato della procedura.
Ne deriva un palese difetto di nesso di derivazione causale che rende infondata la richiesta risarcitoria svolta ai sensi dell’art. 67 comma 2 c.c..