La Suprema Corte, con la sentenza 15 settembre 2020 della Sesta sezione, torna sul tema dell’erronea indicazione dei dati catastali nell’ambito del pignoramento immobiliare, statuendo che essa non dà luogo a nullità dell’atto “nella misura in cui tale errore non determina incertezza assoluta circa l’identificazione dell’oggetto della vendita forzata, essendo stato tempestivamente rilevato dal giudice dell’esecuzione o dai suoi ausiliari e corretto nella perizia di stima ovvero nell’avviso di vendita”.
In applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, non può procedersi alla dichiarazione di nullità dell’atto di pignoramento in dipendenza di una lacuna originaria, quando ogni incertezza sull’identificazione del diritto assoggettato ad esecuzione possa essere eliminata sulla base degli atti successivi.
La pronuncia della Cassazione ha preso in esame una fattispecie di errore materiale sull’identificazione di un subalterno, poi emendato a seguito del deposito della relazione di stima.
Il principio di conservazione degli atti ha trovato negli anni larga e razionale applicazione nelle pronunce di legittimità in materia.
E’ il caso, ad esempio, delle ipotesi di indicazione, nell’atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, di dati catastali non più attuali.
I criteri seguiti, sul punto, dalla giurisprudenza della Corte, appaiono consolidati: l’indicazione di dati catastali non aggiornati al momento del pignoramento non vizia né l’atto né la conseguente nota, purché vi sia continuità tra i dati catastali indicati e quelli corretti alla data dell’atto, e non vi sia pertanto incertezza sulla identificazione fisica del bene (Cass. 07.11.2013 n. 25055); l’errore contenuto nell’atto di pignoramento sugli elementi identificativi dell’immobile non è causa di nullità del pignoramento, tranne nel caso in cui comporti assoluta incertezza sul bene colpito (Cass. 31.01.2014 n. 2110).
L’indirizzo espresso dalla Suprema Corte è coerente con la struttura vigente del sistema di pubblicità immobiliare: il dato dei registri immobiliari non può essere letto isolatamente, poiché la nota di trascrizione non contiene più, come in passato (in seguito alla riforma di cui alla legge n. 52/1985), la descrizione materiale dell’immobile; sotto questo profilo, la nota, di per sé, non è più autosufficiente, ma deve combinarsi necessariamente con l’esame del catasto (estremi, mappa o scheda planimetrica).