La cancellazione dai Registri Immobiliari della trascrizione del sequestro conservativo, sui beni immobili del debitore, deve essere autorizzata da un provvedimento del giudice, non potendo fondarsi sul semplice atto di assenso rilasciato dal creditore procedente.
Questa regola è chiara sino dalla circolare Agenzia del Territorio n. 5 del 18 maggio 2004, nella quale viene esclusa la possibilità di applicare all’ipotesi in esame l’articolo 2668 c.c., il quale prevede la possibilità di procedere alla cancellazione delle trascrizioni delle domande giudiziali indicate negli articoli 2652 e 2653 c.c., sulla base del consenso espresso dalle parti interessate.
L’Agenzia del Territorio ha avuto modo di precisare, infatti, che l’articolo 2668 deve essere riferito unicamente alla trascrizione delle domande giudiziali indicate negli articoli 2652 e 2653 c.c., non potendo essere esteso analogicamente alla trascrizione del sequestro conservativo.
Sul punto è necessario richiamare l’attenzione in merito alla differente natura giuridica della trascrizione del sequestro conservativo, quale misura cautelare del credito, rispetto alla trascrizione della domanda giudiziale, concernente i diritti immobiliari indicati nell’articolo 2643 c.c., ed effettuata in base agli articoli 2652 e 2653 c.c..
Sulla scorta dell’art. 679 c.p.c., il sequestro conservativo si esegue con la trascrizione del provvedimento del giudice presso l’Ufficio del conservatore dei registri immobiliari; questa formalità assume efficacia costitutiva: determina il sorgere del vincolo di indisponibilità del bene gravato dal sequestro a favore non solo del creditore procedente ma di tutti i creditori eventualmente intervenuti nel successivo processo esecutivo.
La trascrizione della domanda giudiziale non ha, invece, efficacia costitutiva ed esplica effetti unicamente in favore dell’attore che ha richiesto la formalità.
La diversa natura giuridica della trascrizione del sequestro conservativo giustifica, secondo l’interpretazione dell’Ufficio, l’inapplicabilità, al provvedimento di cancellazione, della norma contenuta nell’articolo 2668 c.c., rimanendo del tutto irrilevante l’espressione dell’assenso alla cancellazione formulato dal soggetto interessato.
L’efficacia costitutiva della trascrizione del sequestro giustifica la regola – confermata, tra le altre, da Cass. sent. n. 5796 del 22 maggio 1993 – secondo la quale il potere di disporre la cancellazione dai registri immobiliari del sequestro conservativo rimane sottratto al consenso del creditore sequestrante e/o procedente ed è rimesso all’apprezzamento del giudice, tenuto alla valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti.
La necessità di un provvedimento giurisdizionale ai fini della cancellazione del sequestro conservativo trova, poi, fondamento normativo nell’articolo 669-novies c.p.c., il quale stabilisce che, in caso di inefficacia della misura cautelare, il giudice che abbia emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata, dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente; circostanza, questa, che implica, pertanto, l’adozione, da parte del giudice, di un provvedimento giurisdizionale finalizzato a disporre la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo, con la conclusione per cui questo effetto non potrà essere ritualmente realizzato attraverso un atto dispositivo del creditore, che non può direttamente eliminare gli effetti giuridici dell’atto cautelare mediante una formale dichiarazione di volontà.