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NPL - Processo esecutivo

Il danno punitivo nelle opposizioni esecutive

Accade spesso che le iniziative giudiziarie intraprese nel contesto del processo di esecuzione possano configurare un vero e proprio abuso del diritto di difesa, piegato a fini strumentali e dilatori, piuttosto che all’effettiva tutela dei diritti.

La condanna al pagamento del danno punitivo ex art. 96 comma terzo c.p.c. (a mente del quale “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”), costituisce un mezzo di reazione volto a salvaguardare finalità pubblicistiche correlate all’esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi.

Afferma la Suprema Corte: “La condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c., che configura una sanzione di tipo pubblicistico, non presuppone l’accertamento dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, ma soltanto di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l’avere agito o resistito pretestuosamente” (Cass. sez. III n. 25176/2018).

La stessa Cassazione approfondisce natura e funzione del danno punitivo sottolineando come, nel nostro ordinamento, la funzione della responsabilità civile non sia limitata alla restaurazione della sfera patrimoniale del soggetto che abbia subito una lesione, poiché sono interne al sistema anche la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile, ragione per cui il risarcimento punitivo, che prescinde dall’esistenza di un danno concreto dedotto e provato e dalla stessa domanda di parte, appare coerente con l’ordinamento italiano ed indipendente dalle diverse ipotesi di responsabilità processuale aggravata di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 96 c.p.c. (Cass. ord. n. 15209/2018; Cass. n. 27623/2017).

Una esemplare sentenza del Tribunale di Busto Arsizio – terza sezione civile, del 26.05.2020, ha chiaramente affermato che la proposizione di un giudizio basato su allegazioni astratte, ipotetiche, dubitative o generiche, prive di concreti e specifici agganci con una realtà fattuale adeguatamente rappresentata e dimostrata, costituisce sintomo della volontà di generare un contenzioso “con scopi (o per lo meno con effetti oggettivi) di carattere emulativo, di disturbo dell’ordinato svolgimento dell’attività creditizia, del tutto estranei alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi per la quale l’art. 24 Cost. garantisce il diritto di agire e resistere in giudizio. Di tale diritto, costituzionalmente garantito, la lite temeraria costituisce un abuso che reca pregiudizio non soltanto alla controparte, costretta a subire gli effetti della pendenza di un processo, ma anche alla collettività intera; ed è per questo che il legislatore ha voluto, con la modifica dell’art. 96 c.p.c., svincolare la condanna per lite temeraria dalla domanda di parte e dalla prova di un danno, attribuendole così una evidente funzione sanzionatoria. Ed invero, è ius receptum che la pendenza di una lite sia fonte di un pregiudizio per chi vi si trovi coinvolto, in termini di ansia, frustrazione, incertezza, spreco di risorse materiali e psichiche, distrazione dalle ordinarie attività produttive o ricreative. E questo inconveniente deve essere sopportato come un male necessario fin tanto che il processo abbia una durata “ragionevole”, ma diviene fonte di danno non patrimoniale risarcibile quando tale termine sia superato. Ora, è evidente che un giudizio temerario che, come tale, non avrebbe neppure dovuto principiare, ha una durata irragionevole sin dal primo istante, e sin dal primo istante è fonte di pregiudizio ingiusto, che va indennizzato. Non solo. La lite temeraria contribuisce ad ingolfare i ruoli della giustizia e concorre così all’allungamento dei tempi della risposta giudiziaria, con grave danno per quanti, in attesa della pronuncia risolutiva di una reale controversia, sono costretti a subire processi di durata “non ragionevole” … In tal senso, va ritenuto che la ratio della nuova disposizione di cui all’art. 96 comma 3 c.p.c. può essere individuata nello scoraggiare comportamenti strumentali alla funzionalità del servizio giustizia e in genere al rispetto della legalità”.

L’applicazione del danno punitivo, a differenza della “lite temeraria” strettamente intesa, prescinde, tuttavia, sia dall’accertamento della mala fede o della colpa grave della parte processuale, sia dall’accertamento dell’inesistenza del diritto fatto valere, ed è rimessa al prudente apprezzamento del giudicante, rappresentando uno strumento agile di dissuasione dalla proposizione seriale di opposizioni esecutive infondate.

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