La valutazione della posizione soggettiva del garante per fideiussione, in favore di un soggetto professionale e nei confronti della banca, ha conosciuto un progressivo mutamento nella giurisprudenza della Suprema Corte dell’ultimo decennio.
Innumerevoli pronunce, infatti, hanno apportato elementi di riflessione sulla disciplina effettivamente applicabile alla persona fisica che avesse acquisito la qualità di garante verso la banca per scopi estranei alla propria attività lavorativa, e, in particolare, sulla necessità di attrarre l’obbligazione di garanzia (accessoria per natura) nella sfera di disciplina di quella principale (obbligazione di pagamento) o, in alternativa, di porre in rilievo gli elementi di specificità che avrebbero potuto condurre all’applicazione della normativa “consumeristica”.
Un’alternativa, come evidente, non priva di conseguenze pratiche in termini di giudizio sulle clausole negoziali e, prima di tutto, di individuazione dell’autorità giudiziaria competente per territorio, in caso di escussione.
Il tradizionale indirizzo della giurisprudenza di legittimità propendeva per la valutazione della posizione del garante alla luce dell’obbligazione principale, in forza del principio indiscusso di accessorietà della fideiussione.
Veniva esclusa, in questa prospettiva, l’applicabilità dello statuto del consumatore alla persona fisica che avesse garantito un contratto di finanziamento stipulato da una società per scopi imprenditoriali (v., tra le altre, Cass. n. 25212/2011).
Questa impostazione è andata modificandosi anche in forza di norme di derivazione eurounitaria, sino alla conclusione per la quale la persona fisica che si impegni a garantire le obbligazioni contratte da una società commerciale nei confronti di un istituto bancario dovrebbe in ogni caso essere qualificata come “consumatore”, ai sensi dell’art. 2 lett. b) della direttiva UE n. 93/2013. I requisiti soggettivi ai fini dell’applicazione della disciplina “consumeristica” vengono valutati, in questo quadro, con riferimento alle parti del contratto di fideiussione e non del distinto contratto principale (Cass. n. 8662/2020).
Questo pensiero tradisce un’impostazione quasi manichea, che non considera con adeguato discernimento il fenomeno giuridico nella sua realtà materiale, laddove si osserva che la garanzia personale è quasi sempre sottoscritta da soci o amministratori della società obbligata, che a nessun titolo potrebbero reclamare la propria posizione di meri consumatori.
Più congruo appare, allora, l’indirizzo intermedio, legato alla stringente analisi del caso concreto, che, dando rilievo diretto alle posizioni soggettive del contratto di garanzia, non manca, però, di valutare l’entità della eventuale partecipazione del fideiussore al capitale sociale della società garantita oppure il ruolo di amministratore assunto, oppure ancora l’assenza di prova circa l’esclusione del collegamento tra garanzia e svolgimento di attività professionale, al fine di escludere la qualità di consumatore del garante (Cass. n. 32225/2018).