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NPL - Processo esecutivo

Domanda di concordato preventivo e processo esecutivo pendente.

Gli effetti processuali della proposizione della domanda di concordato, da parte del debitore già assoggettato a procedura esecutiva, danno luogo spesso a dibattito nelle aule di giustizia.

Si discute ancora, in particolare, se le esecuzioni pendenti al momento del ricorso per concordato debbano essere dichiarate definitivamente “improseguibili” o “improcedibili”, ovvero se possano considerarsi soltanto sospese, nelle more dello svolgimento della procedura concorsuale, con la prospettiva di poter essere riprese laddove la stessa procedura non raggiungesse lo scopo voluto.

Ai sensi dell’art. 168 comma 1 della Legge fallimentare:1. Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore [al decreto] non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.”.

Dal tenore della norma e sulla scorta della sanzione che viene espressamente comminata, può dedursi, in primo luogo, che gli atti processuali compiuti in violazione del divieto non producano effetti, e non possano in alcun modo rivivere neppure in caso di successiva cessazione della procedura di concordato; per converso e a contrario, occorre ritenere che gli atti esecutivi o cautelari legalmente compiuti sino alla giuridica efficacia del divieto restino validi ed efficaci anche se insuscettibili di fondare l’impulso processuale esecutivo.

Ritiene la Corte di Cassazione che il processo esecutivo, a seguito dell’iscrizione della domanda di concordato nel Registro delle Imprese, assuma uno stato di quiescenza qualificabile come sospensione, perdurante sino alla definizione del giudizio di omologa del concordato (Cass. n. 25802/2015: “la proposizione di una domanda di concordato preventivo determina, ai sensi dell’art. 168 comma 1 L.F., non già l’estinzione ma l’improseguibilità del processo esecutivo, il quale entra in una fase di quiescenza poiché i beni che ne costituiscono l’oggetto materiale perdono de iure, e provvisoriamente, la destinazione liquidatoria, così come progettata con il pignoramento”).

Al venir meno della causa che ha determinato l’effetto sospensivo ope legis, il giudizio esecutivo potrà validamente essere riassunto e quindi riprendere il proprio corso dalla fase nella quale si trovava.

In applicazione del disposto generale di cui all’art. 627 c.p.c., il termine per proporre la riassunzione dovrà essere individuato in sei mesi a decorrere dalla conoscenza legale del venire meno della causa di sospensione (ad esempio dalla pubblicazione nel registro delle Imprese del provvedimento che dichiara l’estinzione della procedura concordataria, v. Trib. Prato 30.04.2017).

Questa impostazione supera il preesistente orientamento di merito secondo cui il deposito di ricorso per concordato avrebbe provocato una vera e propria ipotesi di estinzione atipica della procedura esecutiva pendente, con travolgimento degli atti già compiuti e conseguente grave pregiudizio dei creditori.

Il tutto, ammesso che, all’esaurirsi del procedimento di concordato, non segua la dichiarazione di fallimento.

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