Prosegue il cammino giurisprudenziale in tema di rimborso delle addizionali provinciali alle accise sull’energia elettrica, pacificamente ritenute illegittime per contrasto della norma istitutiva con l’art. 1 paragr. 2 della direttiva 2008/118/CE.
Con sei ordinanze interlocutorie del 12 dicembre 2024, la Corte di Cassazione ha rimesso all’udienza pubblica della terza sezione civile la questione se il diritto interno autorizzi (e in quali limiti) un’applicazione diretta della direttiva europea nei rapporti tra privati e se, nella nozione di diritto interno, possano farsi rientrare determinati orientamenti giurisprudenziali.
Al contempo, la Corte Costituzionale ha fissato per la camera di consiglio del prossimo 24 febbraio l’esame della questione sollevata dal Tribunale di Udine per contrasto tra la normativa nazionale a suo tempo vigente e la previsione della direttiva europea, priva di effetto diretto ma vincolante, ai sensi dell’art. 117 comma 1 Cost..
Non appare ancora sopito il dibattito sulla possibilità di disapplicazione diretta della norma interna con forza di legge alla luce del disposto della direttiva comunitaria difforme.
Ed infatti, ribadito come il contenuto della mera direttiva sia sempre privo di efficacia nei rapporti orizzontali di diritto privato (v. CGUE 11.04.2024, in causa C-316/22), permane, tuttavia, l’opzione di considerare l’interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia come fonte di diritto oggettivo direttamente applicabile nell’ordinamento interno, qualificazione questa che imporrebbe al giudice nazionale di disapplicare quelle disposizioni che, all’esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto con quella.
D’altro canto, volendo privilegiare una visione maggiormente conservativa del diritto nazionale, per far valere l’illegittimità della norma a monte dell’obbligazione tributaria, e quindi il carattere indebito del versamento delle addizionali, non resterebbe che percorrere il sentiero del giudizio di costituzionalità per violazione del parametro di cui all’art. 117 comma 1 Cost., come il Tribunale di Udine ha ben illustrato dopo avere ritenuto impraticabile il percorso della disapplicazione.
Nell’ampio contenzioso ancora aperto sul tema, risultano numerosi i giudizi attualmente sospesi (con irrituale ordinanza di sospensione atipica ex art. 295 c.p.c.), in attesa del pronunciamento del Giudice delle leggi e di un indirizzo chiaro e univoco che, auspicabilmente, possa rendere giustizia ai consumatori finali d’energia secondo le regole del diritto dell’Unione.