Ai sensi dell’art. 28 comma 4 Dlgs. n. 175/2014 “Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”.
Il legislatore ha così derogato, in tema di responsabilità tributaria, al principio dell’efficacia costitutiva dell’estinzione della società, desumibile dal disposto dell’art. 2495 comma 3 c.c. e ormai acquisito al sistema almeno a far data da Cass. S.U. n. 6070/2013.
Tuttavia, nel caso di liquidazione e successiva cancellazione della società dal registro delle imprese (con conseguente effetto estintivo) non si realizza alcuna successione del liquidatore nei debiti tributari della società contribuente, con la conseguenza che, dopo il perfezionamento della cancellazione-estinzione, da un lato, è nullo l’accertamento notificato al liquidatore, dall’altro lato, viene meno il potere di rappresentanza dell’ente estinto da parte di quest’ultimo, e dunque la sua legittimazione passiva in ordine all’atto impositivo, potendo egli rispondere soltanto per un eventuale titolo autonomo di responsabilità derivante dalla carica rivestita, di natura civilistica, ai sensi degli artt. 36 Dpr n. 602 del 1973 e 2495 c.c..
In buona sostanza, a seguito della cancellazione della società (e nel termine di 5 anni) gli atti dell’Agenzia delle entrate dovranno essere diretti agli ex soci, i quali, rivestendo la qualifica di successori (per giurisprudenza ormai costante), hanno titolo per contraddire e/o conferire mandati a professionisti (a prescindere dal fatto che abbiano riscosso o meno somme sulla base del bilancio finale di liquidazione ai sensi dell’art. 2495 comma 3 c.c., circostanza che incide sulla responsabilità ma non sulla legittimazione).
Sul tema si è pronunciata Cass. sez. tributaria n. 753 del 09.01.2024, precisando, nel solco di precedenti decisioni conformi, che “In tema di riscossione, l’atto impositivo intestato a società di persone o di capitali estinta è valido ed efficace, anche se notificato agli ex soci collettivamente ed impersonalmente nell’ultimo domicilio della società (analogamente a quanto previsto dall’art. 65, comma 4, del D.p.r. n. 600 del 1973 in caso di morte del debitore) o singolarmente a taluno di essi, non essendo necessaria l’emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi, giacché l’estinzione determina un peculiare fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute della società, rispondendone illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, a seconda che, pendente societate, fossero illimitatamente o limitatamente responsabili per i debiti sociali”.
Ne deriva che la notifica eseguita nei confronti di un ex liquidatore, ormai privo del potere di rappresentanza dell’ente estinto, è da ritenere valida in forza dalla contemporanea veste soggettiva di ex socio, che ne fonda la legittimazione.