Gli scritti difensivi degli avvocati possono essere considerati opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore ai sensi dell’art. 2575 del Codice Civile, che stabilisce: “Formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.
Perché un’opera sia protetta dal diritto d’autore, è necessario che presenti un carattere creativo, inteso come espressione personale e originale dell’autore. La giurisprudenza ha chiarito che “La nozione di creatività […] non coincide con quella di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate […] di modo che un’opera dell’ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo” [Tribunale Ordinario Roma, sez. 9, sentenza n. 3596/2022].
Gli scritti difensivi, redatti dagli avvocati nell’esercizio della loro professione, possono contenere elementi di creatività nella scelta delle argomentazioni, nella struttura espositiva e nello stile. Pertanto, possono essere considerati opere protette dal diritto d’autore, in quanto espressione del lavoro intellettuale dell’avvocato.
L’art. 2577 del Codice Civile prevede che: “L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. L’autore, anche dopo la cessione dei diritti […] può rivendicare la paternità dell’opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”.
Ciò implica che l’avvocato, in quanto autore degli scritti difensivi, ha il diritto di rivendicarne la paternità e di opporsi a eventuali modifiche che possano pregiudicare la sua reputazione professionale.
Tuttavia, occorre considerare che gli scritti difensivi sono redatti nell’ambito di un procedimento giudiziario e sono destinati a essere utilizzati nel contesto processuale. Pertanto, l’esercizio dei diritti d’autore su tali opere deve essere bilanciato con le esigenze di giustizia e con il principio di pubblicità degli atti giudiziari.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10300/2020, ha confermato che la creatività è un requisito essenziale per la protezione delle opere dell’ingegno, e che la valutazione della creatività è una questione di fatto che spetta al giudice di merito.
Nella specie, la Corte Suprema ha escluso che possa essere coperto da protezione legale il testo nel quale non sia riconoscibile alcuna rielaborazione creativa ed originale di norme giuridiche, prassi o esperienze personali del professionista, limitandosi il documento a fornire indicazioni empiriche di tipo standardizzato, con ciò confermando, per converso, l’applicabilità agli scritti difensivi delle regole in tema di produzione d’autore.