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Decreto 231/2001 - Organismo di vigilanza - Anticorruzione

Sicurezza sul lavoro: posizioni di garanzia e comportamento abnorme del lavoratore. Riflessi sulla responsabilità dell’ente ai sensi del Dlgs. n. 231/2001

1. Quadro delle fonti in tema di sicurezza sul lavoro e posizioni di garanzia.

La Carta Costituzionale riconosce la salute quale diritto fondamentale di ogni uomo, diritto che deve essere garantito anche nello svolgimento dell’attività lavorativa, non potendo le legittime esigenze della produzione andare a comprimere o intaccare la primaria esigenza di salvaguardia dell’incolumità dei lavoratori. (artt. 32 – 41 Cost.)

La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro è oggi disciplinata, prevalentemente, dal d.lgs. n. 81 del 2008, il c.d. Testo Unico sulla Salute e Sicurezza (TUSL), che ha raccolto ed organizzato l’articolato ed intricato sistema normativo precedente, frutto di un processo di stratificazione che ha visto accumularsi, nel corso degli anni, varie disposizioni di origine interna e comunitaria.

Il Testo Unico, in particolare, individua tutta una serie di cautele di carattere tecnico ed organizzativo volte a minimizzare, entro soglie di accettabilità, il rischio di verificazione di incidenti e malattie professionali. Prevede inoltre la ripartizione dell’obbligazione di sicurezza tra una pluralità di figure soggettive, ciascuna destinataria di specifici obblighi, in modo da garantire una maggiore e più efficace tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Le figure individuate dal TUSL sono soggette ad una serie di sanzioni, di natura anche penale (contravvenzionale), in caso di violazione degli specifici doveri loro spettanti.

Inoltre, qualora si verifichi un incidente sul lavoro o una malattia professionale da cui derivi la morte o la lesione del lavoratore, il soggetto che abbia colpevolmente omesso di tenere quel comportamento, idoneo a impedire l’evento lesivo, che la norma prevedeva in ragione del ruolo da questi rivestito, potrà essere chiamato a rispondere del delitto di omicidio colposo o lesioni colpose, aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica.

In particolare, in base alle differenti situazioni lavorative, è possibile configurare differenti aree di rischio (ivi inclusa quella relativa ai comportamenti imprudenti o comunque inappropriati degli stessi lavoratori), a cui corrispondono, parallelamente, differenti sfere di responsabilità in capo a quei soggetti che quel rischio sono chiamati a governare: i c.d. “garanti”, titolari dell’obbligo giuridico di impedire eventi lesivi in danno ai lavoratori (la c.d. posizioni di garanzia).

Il garante primario, in tema di sicurezza, è il datore di lavoro che l’art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 81 del 2008, definisce come «il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa».

Il datore di lavoro ha il dovere di assicurare l’incolumità fisica e la salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro innanzitutto in virtù dell’obbligo generale di tutela sancito dall’art. 2087 c.c.. Questa norma impone al datore di lavoro di adottare le misure più idonee, in relazione alla “particolarità del lavoro”, all’ “esperienza” ed alla “tecnica”, a salvaguardare l’integrità psicofisica del lavoratore, in ossequio al criterio della “massima sicurezza ragionevolmente praticabile”.

Il Testo Unico prevede poi tutta una serie di obblighi, a partire dalla valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, che specificano e arricchiscono la disposizione generale di cui all’art.2087 c.c..

Il datore di lavoro deve, per un verso, attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando l’adozione di quelle misure tecniche ed organizzative idonee ad eliminare o ridurre al minimo i rischi, e, per altro verso, ha l’obbligo di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici, vigilando a che le condizioni di sicurezza siano nel tempo mantenute.

Il datore di lavoro è infatti il soggetto che esercita il “dominio sull’impresa”, colui che organizza i fattori ed i processi di produzione, indirizzandoli verso il perseguimento di una determinata attività economica. Pertanto, avendo la possibilità di esercitare il controllo sulle fonti di pericolo, ha anche, consequenzialmente, il dovere giuridico di neutralizzarle.

Un ulteriore soggetto che riveste una posizione di garanzia è il dirigente, definito all’art. 2 dall’art. 2, comma 1, lett. d) TUSL come la «persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa».

Il dirigente è il primo collaboratore del datore di lavoro, entro l’ambito o il settore aziendale a lui affidato, è munito di poteri decisionali in ordine all’organizzazione del lavoro e delle condizioni in cui si svolge, per questo, al pari del soggetto datoriale, è destinatario a titolo originario di precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una apposita delega di funzioni.

Tra i garanti bisogna poi ricordare il preposto che è definito all’art. 2, comma 1 lettera e) d.lgs. 81/2008 come il soggetto che «in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa».

Il preposto è il garante che opera a più diretto contatto con le fonti di pericolo, è normalmente un lavoratore esperto e qualificato che vigila e coordina l’attività lavorativa dell’unità organizzativa a cui è adibito, nel rispetto delle direttive ricevute. Rivestono la qualifica di preposto, ad esempio, un capocantiere, un caporeparto, un caposquadra, ecc.

La sua posizione di garanzia si esaurisce essenzialmente nel dovere di vigilare a che gli addetti alla propria unità rispettino le istruzioni ricevute, osservino le misure di prevenzione ed utilizzino correttamente i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione, comportandosi in modo da non creare pericolo per sé e per gli altri.

Il preposto, così come il dirigente ed il datore di lavoro, è destinatario iure proprio di una serie di obblighi il cui inadempimento comporta il rischio di incorrere in responsabilità, anche penali, esclusive. In particolare, deve attuare le direttive ricevute, verificando l’osservanza delle misure prevenzionali decise dai soggetti superiori e segnalare a questi ultimi eventuali condizioni di pericolo, infortuni e incidenti. Non spetta invece al preposto valutare la correttezza delle misure di prevenzione anche se è tenuto a denunciarne l’inadeguatezza quando ciò emerga nitidamente dall’esperienza operativa.

Le altre figure soggettive gravate da obblighi di sicurezza sono poi il medico competente e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) , entrambi soggetti dotati di particolari professionalità e cognizioni tecnico-specialistiche di cui l’imprenditore si avvale nella  gestione del sistema di salute e sicurezza aziendale.

2. La figura del lavoratore e la condotta abnorme

Infine occorre soffermarsi sulla figura del lavoratore, definito dalla lett. a) dell’art. 2 TUSL, come «persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari».

Il lavoratore rappresenta il principale “creditore degli obblighi di sicurezza”, in quanto primo e naturale destinatario della prestazione prevenzionistica.

Tuttavia a  partire dal d.lgs. 626 del 1994 e continuando con il d lgs. 81 del 2008, si è assistito ad un processo di progressiva “responsabilizzazione” del lavoratore, che oggi non è più considerato quale un mero soggetto passivo, creditore di sicurezza, bensì come un soggetto chiamato a svolgere anch’egli un ruolo attivo nel sistema di protezione e prevenzione.

In particolare nel Testo Unico, all’art. 20 comma 1, è oggi esplicitamente previsto che «Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro»

Il lavoratore è quindi chiamato a collaborare attivamente, con gli altri soggetti che rivestono posizioni di garanzia, nell’organizzazione della sicurezza e deve perciò essere adeguatamente informato e formato, al fine di poter efficacemente contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Tale dovere di collaborazione è poi specificato ai successivi commi dell’art. 20 TUSL e presidiato dalla previsione di illeciti, anche penali, di cui all’art. 59 TUSL.

A seguito dell’introduzione di tali doveri e del riconoscimento di un ruolo attivo del lavoratore nel sistema della sicurezza aziendale, è oggi possibile ravvisare una responsabilità anche esclusiva del lavoratore per gli infortuni occorsi, con esclusione, per causa sopravvenuta ex art. 41, comma 2, c.p., degli addebiti per il datore di lavoro, in caso di c.d. condotta abnorme del lavoratore, quando cioè il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, della esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute, collocandosi in qualche modo al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso.[1]

Tuttavia nella prassi applicativa ciò avviene in casi estremamente limitati. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, in tema di infortuni sul lavoro, non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente o imprudente del lavoratore che abbia dato occasione all’evento, allorquando questo sia comunque da ricondurre all’insufficienza di quelle cautele che, se adottate dal datore, sarebbero valse a neutralizzare o ridurre proprio il rischio derivante dalla negligenza o imprudenza della vittima.

Inoltre la condotta può essere considerata “abnorme”, e quindi idonea ad escludere il nesso causale tra gli obblighi di protezione gravanti sul datore e l’evento lesivo, soltanto  allorquando si collochi in qualche modo al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso,[2] nonché quando, pur collocandosi nell’area di rischio, sia esorbitante dalle precise direttive ricevute e, in sostanza, consapevolmente diretta a neutralizzare i presidi antinfortunistici posti in essere dal datore di lavoro. Cionondimeno, quest’ultimo, dal canto suo, deve aver previsto il rischio ed adottato le misure prevenzionistiche esigibili in relazione alle particolarità del lavoro.[3] Ne deriva che nessuna interruzione del nesso di causalità potrà essere riconosciuta quando – pure di fronte a una condotta gravemente imprudente del lavoratore – il sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità.[4]

3. Riflesso della carenza del sistema di gestione della sicurezza sulla responsabilità dell’ente ai sensi del d.lgs. 231/2001

Da ormai più di 10 anni i delitti colposi di omicidio e lesioni gravi o gravissime, commessi in violazione della normativa antinfortunistica (artt. 589, comma 2 e 590, comma 3 c.p.) hanno fatto il loro ingresso all’interno della disciplina della responsabilità degli enti.

L’art. 9 della legge delega n.123 del 2007 ha modificato il d.lgs. 231/2001 inserendo nel catalogo dei reati presupposto l’art. 25-septiesche estende la responsabilità degli enti ai delitti di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

L’art. 25-septies prevede tre diverse ipotesi di illecito, ordinate secondo una scala di offensività decrescente, in ragione del tipo di reato presupposto commesso, del contesto nel quale si è verificato e della specificità della norma cautelare violata. In particolare:

  • il primo comma dell’articolo in esame disciplina l’illecito dipendente dall’omicidio colposo (art. 590 c.p.) commesso in violazione dell’art. 55, comma 2 del TUSL. Quest’ultimo articolo, a sua volta, introduce un’ipotesi aggravata di violazione dell’art. 29, comma 1 del TUSL che sancisce l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il relativo documento di cui all’art. 17, 1° comma lett. a), ossia il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Questa prima fattispecie è la più grave prevista dall’articolo e si caratterizza per l’omissione del DVR in riferimento a particolari contesti produttivi, caratterizzati da ambienti di lavoro che presentano pericoli elevati per la salute e sicurezza dei lavoratori, ed in cui risulta pertanto fondamentale il corretto adempimento degli obblighi prevenzionistici, primo fra tutti quello della valutazione dei rischi.

Per quanto riguarda il profilo sanzionatorio la norma prevede che, se nell’ambito dei sopra indicati contesti lavorativi si verifica un infortunio mortale in conseguenza dalla mancata valutazione dei rischi, l’ente sarà punito con la pena pecuniaria in misura pari a 1.000 quote, oltre alla sanzione interdittiva di durata non inferiore a 3 mesi e non superiore ad un anno.

  • L’art. 25-septies, comma 2 del d.lgs. 231/2001 prevede come seconda ipotesi delittuosa il reato di omicidio colposo commesso con violazione delle (altre) norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589, comma 2, c.p.). Tale norma si pone in rapporto di genere a specie con il primo comma, avendo una portata più ampia rispetto a quest’ultimo.

Le regole cautelari la cui violazione comporta l’integrazione dell’elemento soggettivo della colpa, per la fattispecie in esame, sono da ricercare all’interno del Testo Unico a cui deve essere aggiunta la previsione dell’art. 2087 c.c..

Circa il trattamento sanzionatorio, è prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria variabile tra le 250 e le 500 quote, cui si aggiungono le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

  • Il terzo comma, infine, disciplina l’illecito dipendente dal reato di lesioni colpose gravi o gravissime commesse in violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 590, comma 3, c.p.).

Quest’ultima ipotesi è punita con una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote e con le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Nei delitti di omicidio e di lesioni colposi perché possa ravvisarsi l’ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro è richiesta la sussistenza di un nesso causale tra l’evento dannoso e la condotta, generalmente omissiva, del datore di lavoro o di uno degli altri soggetti che rivestano una posizione di garanzia, concretatasi nella mancata adozione di misure necessarie per la salvaguardia dell’integrità psicofisica e della salute dei lavoratori.  In considerazione del fatto che entrambe le fattispecie si atteggiano come reati di evento, la morte nell’omicidio e la malattia nelle lesioni, ai fini di una contestazione ex d.lgs. 231/2001 è necessario che il medesimo evento si manifesti nell’ambito o in ragione di un’attività lavorativa, nelle forme dell’infortunio ovvero della malattia professionale.

Il decreto legislativo 231 al fine di imputare la responsabilità del reato all’ente, richiede non solo che lo stesso sia stato commesso da un soggetto legato all’azienda da un rapporto giuridico qualificato, apicale o subordinato, ma anche che il delitto sia commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente secondo la previsione dell’art. 5 d.lgs. 231/2001.

Tuttavia, nel caso dei reati in esame, risulta difficile da ipotizzare (e tanto meno provare al di là di ogni ragionevole dubbio) che l’ente possa perseguire il proprio interesse attraverso eventi lesivi della vita o dell’integrità fisica delle persone o che da ciò possa trarne vantaggio, anzi un simile evento finisce di solito per cagionare all’azienda danni sia sul piano dell’immagine che su quello strettamente patrimoniale.

Per tale motivo il criterio dell’art. 5 sembrerebbe a prima vista difficilmente utilizzabile come nesso ascrittivo di tali fattispecie alla responsabilità delle persone giuridiche.

Tale rilievo è stato tuttavia risolto dalla giurisprudenza, univoca e ormai consolidata sul punto[5], riferendo il criterio di imputazione dell’interesse e del vantaggio non all’evento ma alla condotta del reato. In questa diversa ottica, la violazione di regole cautelari ben potrebbe essere strumentale al perseguimento di un interesse dell’ente valutato in termini di “risparmio di spesa”, sostanzialmente derivante, in materia antinfortunistica, dal mancato adeguamento dell’organizzazione aziendale ai numerosi obblighi cautelari imposti dalla legge.

Infine a seconda della qualifica rivestita dall’autore del reato presupposto il decreto individua due differenti criteri di imputazione.

In base alla previsione di cui all’art. 6 d.lgs. 231/2001, se il reato è commesso da un soggetto che occupa una posizione di vertice nell’organizzazione aziendale, come nel caso del datore di lavoro o del dirigente, si presume che il fatto sia ascrivibile direttamente in capo all’ente.

Il legislatore configura un meccanismo di inversione dell’onere della prova per cui l’ente è responsabile per il reato commesso nell’interesse o a suo vantaggio dal soggetto apicale, a meno che non provi:

  1. di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
  2. di aver affidato ad un organismo dell’ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il c.d. Organismo di Vigilanza, il compito di vigilare sul funzionamento, l’osservanza e l’aggiornamento di detti modelli;
  3. che gli autori materiali del reato lo abbiano commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
  4. che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del suddetto organismo di controllo.

Invece, secondo quanto previsto dall’art. 7 d.lgs. 231/2001, nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti che hanno una collocazione all’interno dell’organizzazione aziendale subordinata ed estranea rispetto ai vertici, ovvero lavoratori o preposti, ma anche medico competente e RSPP, l’ente risponde soltanto se la realizzazione del reato deriva dalla inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In questo caso l’adozione ed efficace attuazione di quei modelli di organizzazione, gestione e controllo, funzionali alla prevenzione dei reati della specie di quello verificatosi, esclude comunque la responsabilità dell’ente.


[1] Cassazione Penale, Sez. Unite, 18.09.2014, n. 38343

[2] Secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione «perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia [Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016 (dep. 27/03/2017), Gerosa e altri, Rv. 269603; Sez. 4, n. 7955 del 10/10/2013 (dep. 19/02/2014), Rovaldi, Rv. 259313]», Cassazione Penale, Sez. 4, 09 agosto 2019, n. 35934

[3] Così Cass Pen., Sez. IV, 27 dicembre 2018, n. 58272

[4] Così Cass. Pen., Sez. IV, 4 aprile 2019, n. 14910

[5] Cfr. Trib. Trani, sez. distaccata di Molfetta, 11 gennaio 2010, Truck Center; Trib. Novara, 26 ottobre 2010, G.u.p. Pezone; Trib. Pinerolo, 23 settembre 2010; Trib. Torino, II Corte di Assise, 15 aprile 2011, Espenhahn e altri; Trib. Cagliari, 4 luglio 2011, G.u.p. Altieri; Trib. Tolmezzo, 23 gennaio 2012 (3 febbraio 2012), G.u.p. Massarelli; Trib. Milano, G.i.p. Salemme, 8 marzo 2012; Cass. pen., SS. UU., 18 settembre 2014, n. 38343; Cassazione Penale, Sez. 4, 16 aprile 2018, n. 16713

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