Nell’attesa dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dall’art. 11 comma 6 Dlgs. n. 175/2016, che dovrà disciplinare nuovi tetti ai compensi degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo delle società in controllo pubblico, suddividendo queste ultime in apposite fasce dimensionali, si applicano a tutt’oggi i limiti previsti dal comma 7 dello stesso art. 11.
Tale comma fa rinvio al disposto di cui al comma 4 dell’art. 4 D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, il quale limita il costo annuale per i compensi degli amministratori, ivi compresa la remunerazione di quelli “investiti di particolari cariche”, alla misura dell’80% del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013 (1).
Il limite in discorso vale per tutte le società in controllo pubblico e si applica anche in presenza di significative evoluzioni gestionali o di evidente incongruenza degli emolumenti attribuibili.
E’ quanto risulta confermato con parere n. 29/2020 del 27.03.2020, rilasciato dalla Corte dei Conti sez. Liguria, con ampi riferimenti di giurisprudenza.
Il limite di spesa, in assenza di una espressa previsione legislativa, non potrà essere superato in considerazione di eventuali nuovi o maggiori incarichi posti in capo agli amministratori o in virtù della maggiore complessità delle funzioni svolte.
L’indirizzo appare pienamente condivisibile sulla scorta dell’attuale quadro normativo, ed è peraltro confermato dai pareri Corte dei Conti sez. Lombardia n. 88/2015; Corte dei Conti sez. Emilia Romagna n. 119/2015; Corte dei Conti sez. Basilicata n. 10/2018 (e anche sulla base di Cass. S.U. n. 1545/2017).
L’art. 11 comma 9 lett. c) vieta peraltro espressamente anche la corresponsione di “gettoni di presenza”.
Si può, invece, ritenere che i rimborsi di spese sostenute in ragione dell’incarico e adeguatamente documentate non rientrino nel limite indicato dall’art. 11 comma 7.
Ciò, poiché, la legge nulla dispone in contrario, e, inoltre, la previsione del carattere lordo e omnicomprensivo del compenso, di cui al comma 6, è legata al nuovo regime che entrerà in vigore all’esito dell’emanazione del decreto ministeriale; questa interpretazione appare poi confortata dalla lettura del secondo periodo del comma 8 dell’art. 11 citato.
(1) D.L. 06.07.2012 n. 95 – convertito in legge n. 135/2012
Art. 4 comma 4. A decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013.
Il presente comma è stato:
– modificato prima dall’allegato alla legge di conversione L. 07.08.2012, n. 135 con decorrenza dal 15.08.2012 e poi dall’art. 1, comma 562, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza dal 01.01.2014;
– sostituito dall’art. 16, D.L. 24.06.2014, n. 90 con decorrenza ed applicazione dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo al 25.06.2014, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 11.08.2014, n. 114 con decorrenza dal 19.08.2014;
– modificato dall’art. 1, comma 235, L. 28.12.2015, n. 208 con decorrenza dal 01.01.2016;
– da ultimo così modificato dall’art. 28, D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 con decorrenza dal 23.09.2016.