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Decreto 231/2001 - Organismo di vigilanza - Anticorruzione

Illegittimità del comando di personale delle società partecipate

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 227/2020, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 15 comma 3 lett. i) della Legge regionale del Molise n. 4/2019, laddove consentiva l’utilizzazione temporanea del personale delle società partecipate presso altri enti regionali.

Nel giudizio sono stati richiamati dall’Avvocatura di Stato quei precedenti (sentenze Corte Cost. n. 37/2015 e n. 167/2013) che hanno sancito l’illegittimità di norme regionali che disponevano “un generale ed automatico transito del personale di un soggetto giuridico di diritto privato nell’organico di un soggetto pubblico, senza il preventivo espletamento di una procedura selettiva di tipo concorsuale“.

Altresì è stata posta in rilievo l’esigenza sostanziale del rispetto dei limiti assunzionali previsti dal sistema, da parte degli enti territoriali.

La Corte ha ritenuto fondata la questione sulla scorta dei parametri costituzionali di cui agli artt. 97 Cost., 117 secondo comma lett. l) Cost. e 117 terzo comma Cost..

In particolare, la Corte (i) ha ricondotto le norme in tema di attività delle società partecipate da regioni ed enti locali alla materia dell’ “ordinamento civile”, poiché riferite alla disciplina di soggetti di diritto privato, e anche alla tutela della concorrenza nel mercato; (ii) ha richiamato l’art. 19 del Dlgs. n. 175/2016, che, nel regolamentare il rapporto di lavoro nel contesto delle società pubbliche, non prevede la possibilità di “comando” presso amministrazioni pubbliche; (iii) ha sottolineato la natura “strettamente privatistica” del rapporto di lavoro incardinato con le società pubbliche, distinguendo tra “criteri di selezione ai fini delle assunzioni” previsti dal Dlgs. cit. e “procedura propriamente concorsuale” caratterizzante l’impiego pubblico.

Rimane dunque, a tutt’oggi, una “barriera insuperabile” tra personale dipendente delle partecipate e personale delle pubbliche amministrazioni, che trova giustificazione e fondamento, prima di tutto, nelle scelte discrezionali del legislatore statale inerenti l’esercizio della propria competenza esclusiva in materia di ordinamento civile.

L’estensione della possibilità di “comando”, peraltro, permetterebbe una incontrollata espansione delle assunzioni nel settore pubblico, eludendo le norme esistenti, scaricando costi indebiti sulle società pubbliche e alterando l’equilibrio tra organici e funzioni.

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