Ai sensi dell’art. 5 comma 9 del D.L. n. 95/2012 “E’ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, …. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata …”
Con la sentenza del 02 aprile 2020, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha confermato che il divieto imposto nell’ordinamento italiano non contrasta con il diritto comunitario.
La questione di compatibilità della disposizione interna con il disposto di cui all’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, era stata sollevata dal TAR Sardegna, nella misura in cui la stessa disposizione era stata ritenuta almeno potenzialmente foriera di una ingiusta discriminazione indiretta dei soggetti collocati in quiescenza, legata soltanto a motivi di età anagrafica.
Il ragionamento della Corte Europea non nega che la ratio della norma interna si fondi obiettivamente in una disparità di trattamento legata alla considerazione dell’età degli interessati, spostando, tuttavia, la propria attenzione sulla sua eventuale ragionevolezza e giustificazione nell’ambito del diritto interno.
In questa prospettiva, la Corte individua le finalità della norma (i) nella necessità di favorire il rinnovo della classe dirigente mediante il coinvolgimento dei giovani in tutti i livelli “apicali” dell’amministrazione pubblica e della relative società controllate e (ii) nella necessità di evitare il cumulo tra compensi/retribuzioni pubbliche e trattamenti di quiescenza, pervenendo ad una più razionale distribuzione delle risorse.
Sul punto, la Corte di Giustizia riconosce una ampio e legittimo margine di discrezionalità del legislatore interno, volto, comunque, nella fattispecie, alla persecuzione di obiettivi condivisi dall’ordinamento eurounitario senza, peraltro, prevedere un sacrificio eccessivo degli interessi dei pensionati.
La giustizia europea ha quindi confermato in pieno la vigenza del divieto, che assume decisa rilevanza, ad esempio, per la composizione degli organi di vertice delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, anche se occorre ricordare (e in ciò può scorgersi un indubbio punto di equilibrio) che gli incarichi, le cariche e le collaborazioni sono comunque sempre consentite a titolo gratuito, con rimborso delle spese sostenute e senza il limite di un anno (previsto, oggi, solo per gli incarichi dirigenziali e direttivi).