Con sentenza n. 194/2020 depositata lo scorso 23 gennaio, la Corte di Appello di Firenze conferma il diritto dei medici “ex specializzandi”, iscritti a scuole di specializzazione in epoca compresa tra il 1982 e il 1991, al risarcimento del danno per mancata tempestiva trasposizione, nell’ordinamento interno, delle direttive comunitarie n. 75/362/Cee e 82/76/Cee.
La Corte ha richiamato l’attenzione sul peculiare “diritto indennitario/pararisarcitorio” spettante al medico specializzando, la cui liquidazione non potrà che avvenire sul piano equitativo, “secondo canoni di parità di trattamento”.
La sentenza ha statuito che gli importi da corrispondere allo specializzando che abbia frequentato il corso di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982, per effetto del tardivo recepimento delle Direttive Comunitarie, non possono essere commisurati all’intero ammontare della borsa di studio, così come introdotta e quantificata nel Dlgs. 08 agosto 1991 n. 257 (€ 11.103,82), poiché privo di efficacia retroattiva.
Il Collegio soggiunge che “l’obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di norme comunitarie non ha natura retributiva né risarcitoria e non può dar luogo ad una riparazione integrale, avendo natura indennitaria (cosiddetta “pararisarcitoria”).”
Il canone da applicare alla fattispecie viene rinvenuto dal giudice di secondo grado nel disposto di cui all’art. 11 della legge n. 370/1999, con la quale lo Stato aveva dato corso ad un adempimento parziale soggettivo, “sanando” la propria posizione in favore di quei soli medici che, a quel tempo, potessero vantare una intervenuta pronuncia positiva da parte del competente TAR del Lazio.
L’obbligazione “pararisarcitoria” viene qualificata come debito di valuta, rispetto a cui possono essere riconosciuti gli interessi legali a decorrere dalla data di messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale, ex art. 1219 c.c..
Viene conseguentemente esclusa l’applicazione della rivalutazione monetaria, mancando la prova del maggior danno, ai sensi dell’art. 1224 comma 2 c.c..
L’impostazione della Corte di Firenze appare in linea con l’indirizzo consolidato espresso da ultimo dalla Corte di Cassazione.
Ed infatti, il Giudice di legittimità, con ordinanza 24 gennaio 2020 n. 1641 ha affermato che “il legislatore – dettando l’art. 11 della legge 19.10.1999 n. 370 – ha effettuato una aestimatio del danno”, con l’effetto di sostituire alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive comunitarie, una diversa obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale gli interessi legali possono appunto essere riconosciuti “solo dall’eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notifica della domanda giudiziale”. La Suprema Corte ha quindi escluso la spettanza della rivalutazione e dei correlati interessi compensativi (salva rigorosa prova da parte del danneggiato, della ricorrenza, nel caso di specie, di circostanze diverse da quelle normali).
La Cassazione (Cass. ordinanza n. 30502 del 22.11.2019) sembra avere definitivamente inquadrato la responsabilità statuale da omessa o tardiva trasposizione di direttive comunitarie nel termine prescritto, da parte del legislatore, nello schema dell’inadempimento di obbligazione ex lege di natura indennitaria; una figura di responsabilità di tipo latamente contrattuale, con la conseguente soggezione del diritto al risarcimento al termine di prescrizione ordinaria decennale, decorrente dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere (art. 2935 c.c.).
La materia ha trovato così una propria (provvisoria?) sistemazione, dopo anni e anni di aspro contenzioso.