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Consulenza tecnica ex art. 696-bis c.p.c. e regime di impugnazione

Rispetto alla ricostruzione del regime di impugnazione del provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., sembra perdurare un netto contrasto tra l’indirizzo espresso dalla Suprema Corte e quello seguito dai giudici di merito.

La Cassazione, infatti, ha avuto modo di affermare (Sentenza n. 23976 del 26.09.2019) che (i) il mancato accoglimento dell’istanza ex art. 696-bis è reclamabile, anche con riguardo alla statuizione sulle spese di lite, ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c.; (ii) non è invece ammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 comma 7 Cost., trattandosi, nella fattispecie, di provvedimento privo del necessario carattere di definitività.  

Il ragionamento del giudice di legittimità muove  dalla sentenza Corte Cost.  n. 144/2008, con cui è stata dichiarata l’incostituzionalità degli artt. 669-quaterdecies e 695 c.p.c., nella parte in cui non prevedevano la reclamabilità del provvedimento di rigetto del ricorso per accertamento tecnico preventivo (artt. 692 – 696 c.p.c.).

Peraltro, la Consulta aveva incentrato la propria decisione sulla necessità di non disperdere la prova nei casi in cui le circostanze giustificavano il ricorso ad una procedura cautelare, quale deve essere considerata, tipicamente, il ricorso per ATP.

La mancata previsione di un idoneo sistema di impugnazione, fu giudicata in contrasto con il disposto degli artt. 3, 24 e 111 Cost., rispettivamente dettati in tema di eguaglianza, diritto di azione e difesa in giudizio e giusto processo.

La Cassazione ha esteso il rimedio al caso della consulenza preventiva a fini conciliativi, prescindendo, di fatto, dalla ricorrenza tipica del requisito dell’urgenza, presupposto per l’ammissione dell’Atp, ma che, stando ai giudici di legittimità, non è escluso possa sussistere anche nel caso del diverso ricorso disciplinato appunto dall’art. 696-bis.

Così opinando, risulta però sottostimato il criterio distintivo tra i due istituti, l’ATP quale strumento urgente di istruzione preventiva di natura cautelare, e la CTP concepita dal legislatore come strumento (anche deflattivo del contenzioso) finalizzato alla conciliazione delle parti e avulso dal requisito dell’urgenza.

Dalla diversità dei presupposti, la giurisprudenza di merito ha fatto, in genere, derivare una diversità di tutela processuale con riferimento ai provvedimenti di diniego.

Da ultimo, il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza del 20.02.2020, ha statuito come non possa essere esperito il reclamo al collegio avverso il provvedimento del giudice monocratico che neghi l’ammissione della consulenza preventiva ex art. 696-bis c.p.c..   

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